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Articolo 234 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Esercizio abusivo di attivitą commerciale

Dispositivo dell'art. 234 Legge fallimentare

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale [32 bis], è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Ratio Legis

Si tratta di un reato che punisce chi esercita abusivamente una impresa commerciale. E' richiesto il dolo generico, anche se alcuni studiosi affermano che l'errore sull'esistenza della pena accessoria costituirebbe errore di fatto, scusabile.

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