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Articolo 222 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

Dispositivo dell'art. 222 Legge fallimentare

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (1) le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

Note

(1) Non si menzionano le società in accomandita per azioni, perché si ritiene che i soci accomandatari rispondano in veste di amministratori (artt. 223-224).

Ratio Legis

La norma precisa quali sono i soggetti che possono rendersi colpevoli dei reati indicati negli artt. 216 e ss. quando si tratti di s.n.c. o s.a.s. Secondo la giurisprudenza, il reato può configurarsi solo quando sia già stata pronunciata la sentenza di fallimento.

Massime relative all'art. 222 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 9575/1987

In caso di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascun socio risponde dei fatti di bancarotta fraudolenta commessi sia sui beni propri che su quelli della società. Con la precisazione, però, che i beni appartenenti al patrimonio personale vengono attratti nella sfera di applicabilità delle norme sul fallimento solo allorquando il titolare, che non sia ad altro titolo impreditore commerciale, assume la veste di socio illimitatamente responsabile in una società di persone. Per il periodo anteriore, invece, la persona fisica risponde dell'adempimento delle obbligazioni personali con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), ma non può ritenersi soggetta alla disposizioni sul fallimento, mancando il presupposto della qualità di imprenditore che eserciti una attività commerciale (art. 1 legge fallimentare) o di socio illimitatamente responsabile di società di persone (art. 147 legge fallimentare).

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