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Articolo 192 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 192 Legge fallimentare

Titolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.

Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.

Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.]

Massime relative all'art. 192 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 6076/1992

Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata integra un provvedimento giurisdizionale con contenuto decisorio su diritti soggettivi, sia dell'imprenditore che dei creditori e con carattere di definitività, così da risultare idoneo alla formazione del giudicato, ma con esclusivo riguardo all'esistenza di presupposti e requisiti necessari per l'apertura della detta procedura e senza estensione anche ai presupposti dell'eventuale, successiva dichiarazione di fallimento, intervenuta la quale, nel caso di giudizio di opposizione, non è in alcun modo precluso l'accertamento dell'effettiva sussistenza della qualità di imprenditore commerciale, propria del debitore, e dello stato di insolvenza, non solo alla stregua di circostanze sopravvenute alla pronunzia del detto decreto, ma anche alla stregua di rinnovata valutazione di circostanze all'epoca già esistenti con riguardo al momento della dichiarazione del fallimento.

Cass. civ. n. 3536/1990

Contro il decreto del tribunale dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, tanto nell'ipotesi prevista dall'art. 162 l. fall., quanto in quella prevista dall'art. 192, terzo comma, stessa legge, non è proponibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che, essendo tale provvedimento inscindibilmente connesso alla successiva, e necessariamente pedissequa, sentenza dichiarativa di fallimento, gli eventuali vizi del provvedimento stesso vanno fatti valere con l'opposizione alla detta sentenza.

Cass. civ. n. 4407/1988

Il compimento, da parte dell'imprenditore ammesso all'amministrazione controllata, di un atto non autorizzato dal giudice delegato comporta la revoca della procedura e la dichiarazione del fallimento, ai sensi degli artt. 173 e 188 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, solo se si accerti che l'atto abbisogni di tale autorizzazione, eccedendo dall'ordinaria amministrazione, e, quindi, ove si tratti del conferimento ad un professionista d'incarico di consulenza aziendale, che tale incarico non sia pertinente al piano di risanamento dell'impresa. Non ricorrendo questa ipotesi, detto comportamento resta valutabile ai diversi fini della revoca, di tipo discrezionale, contemplata dall'art. 192 del citato decreto, e, pertanto, può giustificare la revoca stessa a condizione che evidenzi che il debitore in relazione all'intero andamento della gestione controllata non è più meritevole del beneficio (secondo comma), ovvero che non è utile continuare la procedura, per essersi trasformata la situazione di temporanea difficoltà in crisi irreversibile dell'impresa (terzo comma).

Cass. civ. n. 5593/1987

È nulla, per violazione dei precetti costituzionali e delle norme ordinarie che tutelano il diritto alla difesa e al contraddittorio, la dichiarazione di fallimento emessa, a norma dell'art. 192 della legge fallimentare, dal tribunale fallimentare nel corso di una procedura di amministrazione controllata, senza sentire il debitore in merito alla sua istanza di concordato preventivo, anche se anteriormente, nella fase di amministrazione controllata e in occasione dell'istanza di fallimento, l'ufficio ha già svolto indagini sulle condizioni economiche del debitore.

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