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Articolo 130 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Efficacia del decreto

Dispositivo dell'art. 130 Legge fallimentare

(1) La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.

Ratio Legis

Gli effetti fondamentali della proposta di concordato sono che il fallito risulta vincolato - così come il terzo garante - ad adempiere agli obblighi previsti dal concordato omologato; l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, anche per quelli che non hanno chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito. E' ammissibile un patto contrario contenuto nel concordato, con cui si limita la sua efficacia ai soli creditori ammessi al passivo.

Massime relative all'art. 130 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 28492/2005

In caso di ammissione del debitore al concordato fallimentare con assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato non impedisce la prosecuzione dei giudizi di impugnazione dei crediti ammessi al passivo: poiché, infatti, ove non sia stato diversamente stabilito nella proposta di concordato, l'assuntore risponde alla pari del fallito di tutti i debiti, ivi compresi quelli non insinuati al passivo, non può escludersi il suo interesse a coltivare le impugnazioni, nonostante la chiusura del fallimento conseguente all'omologazione del concordato, in quanto, anche nel caso in cui la responsabilità dell'assuntore sia stata limitata ai soli crediti ammessi, l'esclusione dal passivo dei crediti impugnati comporta che egli non è più tenuto a soddisfarli. Nei giudizi in questione, l'assuntore non ha una posizione giuridicamente dipendente da quella dell'attore, ma, in qualità d'interveniente autonomo, è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la sussistenza del credito contestato.

Cass. civ. n. 12862/2002

Il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi, eventuali decreti del giudice delegato — ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione dei beni necessaria ai fini della trascrizione — hanno carattere meramente esecutivo, con la conseguenza che detti decreti, al pari di quelli emessi dal tribunale su reclamo ex art. 26 legge fall., non risolvendo alcun conflitto tra assuntore e terzo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 5369/2001

L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l. fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato, ciò che non può avvenire nel giudizio per cassazione, ostandovi l'art. 372 c.p.c.

Cass. civ. n. 2093/2001

La sopravvenuta omologazione del concordato fallimentare incide sulle condizioni di ammissibilità delle azioni fallimentari proposte dalla curatela e dirette alla declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 64 o 67 della l. fall., di atti pregiudizievoli posti in essere dal fallito, venendo meno in tale ipotesi l'interesse dei creditori alla prosecuzione di dette azioni, finalizzate alla ricostruzione della massa attiva, le quali devono pertanto dichiararsi improseguibili.

Cass. civ. n. 5818/1996

Dal tenore della norma contenuta dall'art. 130 L. fall. — il quale dispone che la sentenza di omologazione del concordato è provvisoriamente esecutiva e che alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato — si desume che l'obbligo di deposito sussiste per i pagamenti che abbiano scadenza anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (al fine di evitare che i pagamenti medesimi avvengano in un momento nel quale la sentenza non abbia ancora acquistato carattere di definitività), senza, però, escludere che la sentenza di omologazione possa fissare, in conformità con la proposta del fallito, la decorrenza del termine per i pagamenti alla data del passaggio in giudicato.

Cass. civ. n. 4253/1994

Agli effetti dell'imposta di registro, nel sistema disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare — quale atto autoritativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma in obbligo giuridicamente vincolante, per l'imprenditore e per tutti i creditori, la proposta originaria (così attuando la manifestazione di capacità contributiva presupposta dall'imposizione) — è soggetta a tassazione proporzionale ed è inquadrabile tra gli atti (giudiziali) genericamente indicati sub lettera c) dell'art. 8 della tariffa di cui all'allegato A) del citato D.P.R. e non quindi tra gli altri provvedimenti giurisdizionali di omologazione che si limitano ad approvare mediante un semplice controllo esterno un atto negoziale autonomo, soggetti a tassa fissa ai sensi della lettera f) dell'art. 8 della stessa tariffa.

Cass. civ. n. 1951/1987

L'accordo per il trasferimento di beni del fallito in favore dell'assuntore del concordato fallimentare, che sia stato inserito nei patti del concordato stesso, diviene operativo con la sentenza di omologazione, la quale, pertanto, è assoggettata, anche in ordine a tale trasferimento, alla prevista imposta di registro (nella specie, nel vigore del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), senza che possa spiegare in proposito influenza la circostanza che per detti beni le clausole concordatarie contemplassero l'affidamento ad un terzo in qualità di sequestratario convenzionale.

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