Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28492 del 22 dicembre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di ammissione del debitore al concordato fallimentare con assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato non impedisce la prosecuzione dei giudizi di impugnazione dei crediti ammessi al passivo: poiché, infatti, ove non sia stato diversamente stabilito nella proposta di concordato, l'assuntore risponde alla pari del fallito di tutti i debiti, ivi compresi quelli non insinuati al passivo, non può escludersi il suo interesse a coltivare le impugnazioni, nonostante la chiusura del fallimento conseguente all'omologazione del concordato, in quanto, anche nel caso in cui la responsabilità dell'assuntore sia stata limitata ai soli crediti ammessi, l'esclusione dal passivo dei crediti impugnati comporta che egli non è più tenuto a soddisfarli. Nei giudizi in questione, l'assuntore non ha una posizione giuridicamente dipendente da quella dell'attore, ma, in qualità d'interveniente autonomo, è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la sussistenza del credito contestato.

(massima n. 2)

I consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati alla sistemazione e al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. Il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "obligationes propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria -, sicchè, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia.

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