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Articolo 125 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

Dispositivo dell'art. 125 Legge fallimentare

(1) La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere [del comitato dei creditori e] (2) del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte (3). Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31 bis, secondo comma (4).

Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole (5). Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma (6).

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma (7).

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) Parole soppresse dal decreto correttivo 169/2007.
(3) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Il decreto correttivo ha aggiunto la possibilità del concordato fallimentare con garanzia.
(4) L'ultima parte del comma è stata introdotta dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(5) Comma così modificato ad opera del cit. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(6) La legge 18 giugno 2009 n. 69 ha introdotto le parole "In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma".
Il quarto comma dell'art. 41 stabilisce che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
(7) Il comma contempla l'unico potere valutativo ancora attribuito al tribunale: quello relativo alle proposte che contengono trattamenti indifferenziati per singole classi di creditori.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

9 L’articolo 9 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII della legge fallimentare.
Il comma 6 reca modifiche all’articolo 125 del r.d.
La soppressione, nel primo comma dell’articolo 125 del riferimento al parere del comitato dei creditori, ha una funzione di mero coordinamento, posto che tale funzione viene recuperata nel nuovo secondo comma del medesimo articolo.
Mentre l’aggiunta delle parole "ed alle garanzie offerte" colma una lacuna dell’attuale disposizione che non fa riferimento al concordato fallimentare con garanzia.
Le modifica apportata all’articolo 125, secondo comma, della legge fallimentare serve a precisare che la valutazione di merito della proposta spetta al comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta una delibazione di mera legittimità sulla ritualità della proposta, in coerenza con il nuovo assetto dei rapporti fra gli organi preposti al fallimento.

Massime relative all'art. 125 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 24026/2010

In tema di concordato fallimentare, proposto (nella specie, dal curatore) nella vigenza del d.l.vo n. 5 del 2006 e prima del d.l.vo n. 169 del 2007, in una procedura di fallimento disciplinata, ad ogni altro effetto, dal testo originario del r.d. n. 267 del 1942, perchè aperta anteriormente all'entrata in vigore del cit. d.l.vo n. 5 ed ai sensi dell'art. 150 dello stesso, il parere che il comitato dei creditori è chiamato a rendere, su richiesta del giudice delegato ed avendo riguardo ai presumibili risultati della liquidazione, non è regolato più specificamente ai sensi dell'art. 125 legge fall. e dunque le sue modalità di espressione fanno rinvio implicito all'art. 41 legge fall. il quale, anche dopo i menzionati interventi di riforma, non esige che tale organo sia convocato per emettere una delibera collegiale, mentre una succinta motivazione è stata richiesta solo con il d.l.vo n. 5 del 2006; ne consegue che il parere può risultare anche da separate dichiarazioni dei suoi singoli componenti ed eventualmente, allorchè si tratti - come nella specie - di organo già costituito prima di tale modifica normativa, può manifestarsi anche col silenzio - assenso, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata con l'avvertenza che la mancata manifestazione del parere entro un termine stabilito sarà considerata come parere favorevole. Al relativo funzionamento si applica, infatti, ai sensi dell'art. 150 cit., la disciplina dell'art. 41 legge fall. nel testo anteriore, apparendo irragionevole che il comitato sia tenuto ad esprimersi, nella medesima procedura, con regole diverse, tanto più che, in ogni caso, l'intervenuta approvazione del concordato da parte dei creditori - cui soltanto spetta ogni valutazione di convenienza - determina la sanatoria di ogni irregolarità del predetto parere, unico vizio in cui incorrerebbe se anche privo di motivazione.

Cass. civ. n. 4760/2002

I provvedimenti del giudice delegato al fallimento sono modificabili e revocabili, sia d'ufficio che su istanza di parte, fino al momento della relativa esecuzione e, quindi, nel caso di provvedimenti preordinati alla liquidazione dell'attivo ed al trasferimento dei beni oggetto della liquidazione, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, al quale soltanto (e non anche, invece, al provvedimento di aggiudicazione) consegue l'effetto traslativo, onde l'avvenuta aggiudicazione di un bene non costituisce ostacolo alla sospensione della liquidazione ex art. 125, comma terzo L. fall. Ne consegue che, per effetto della proposta di concordato, il potere del giudice delegato di sospendere la liquidazione dell'attivo, in base alla valutazione discrezionale degli interessi dei creditori, può essere esercitato, con riguardo alla vendita all'incanto di beni immobili acquisiti al fallimento o dell'intera azienda del fallito, anche dopo che l'aggiudicatario abbia pagato il prezzo, e fino a quando non sia stato emanato in suo favore il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c.

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