Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 122 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

Dispositivo dell'art. 122 Legge fallimentare

I creditori (1) concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V [92-103] (2).

Note

(1) Si tratta sia dei creditori vecchi che di quelli nuovi, che devono presentare una apposita domanda di ammissione al passivo: i primi sono quelli che erano già stati ammessi al passivo ma non erano stati integralmente soddisfatti; i secondi, sono coloro che hanno maturato un credito dopo la chiusura del fallimento oppure che avevano un credito precedente ma non si sono insinuati nella procedura.
Quando il fallimento è riaperto, non può essere esperita da nessun creditore una azione individuale.
(2) Comma così modificato con d.lgs. 5/2006.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!