(1) I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione [98].
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse (2), oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  La restituzione di somme già ricevute dai creditori è assolutamente eccezionale, quindi è richiesto che la sentenza che accoglie l'istanza di revocazione sia passata in giudicato.
                
                          
            
                           
         
      





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