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Articolo 108 ter Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Modalitą della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi

Dispositivo dell'art. 108 ter Legge fallimentare

(1) Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.

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