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Articolo 144 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti

Dispositivo dell'art. 144 Legge fallimentare

(1) Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006 e successivamente modificato dal decreto correttivo 169/2007.
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 15 luglio 2004 n. 224 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione".

Ratio Legis

La norma ha lo scopo di assicurare un trattamento paritario sia ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione che a quelli concorsuali ma non concorrenti.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

10 L’articolo 10 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo IX della legge fallimentare.
Il comma 3 modifica l’articolo 144 del r.d., introducendo una regola più equilibrata e di agevole ed uniforme applicazione circa il trattamento da farsi ai creditori concorsuali non concorrenti.

Massime relative all'art. 144 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1254/1970

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma dell'art. 144 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di riabilitazione civile del fallito, deve essere notificato a pena di inammissibilitą al procuratore generale presso la corte d'appello.

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