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Articolo 91 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Anticipazioni delle spese dall'erario

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 91 Legge fallimentare

Articolo abrogato dall'art. 299, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.

L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.

Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.

Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide.]

Massime relative all'art. 91 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 12770/1991

La giurisdizione delle commissioni tributarie in materia d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve essere affermata anche quando, trattandosi di registrazione con prenotazione a debito (nella specie, secondo le previsioni degli artt. 91 e 133 della legge fallimentare), la controversia insorga in via di contestazione della nota compilata dal cancelliere e resa esecutiva con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario (art. 43 att. c.p.c.), restando di conseguenza esclusa la denunciabilitą di tale provvedimento secondo le regole dettate dal codice di rito in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 7039/1982

In tema d'imposta di registro, nel vigore del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, la sentenza dichiarativa del fallimento di una societą di fatto, che contiene l'enunciazione di un patto sociale meramente verbale e non sottoposto a registrazione, determina, con la propria registrazione, l'insorgere del debito d'imposta inerente al patto medesimo, secondo la previsione dell'art. 72 del citato decreto e non del precedente art. 62, in quanto, trovando in tale convenzione verbale il suo insopprimibile fondamento, configura la causa e non la semplice occasione del debito stesso. Questo principio non trova deroga quando il fallimento venga dichiarato su istanza dei soci della societą, perché l'affermazione della sussistenza della societą medesima, contenuta nella relativa istanza, resta irrilevante ai fini dell'imposta di registro, ove essa istanza si mantenga nei limiti dell'atto processuale e non presenti un contenuto di tipo negoziale. Anche in tale ipotesi, pertanto, in forza del coordinato disposto degli artt. 93 n. 2 del citato decreto, 91 e 111 n. 1 della legge fallimentare, la spesa di registrazione beneficia della prenotazione a debito e della prededuzione, in quanto costituisce una spesa che il fallimento ha l'onere di subire per lo svolgimento della procedura concorsuale.

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