Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 88 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore

Dispositivo dell'art. 88 Legge fallimentare

Il curatore prende in consegna (1) i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri (2).

Note

(1) La presa in consegna fa nascere l'obbligo di custodia.
(2) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
La norma parla ora propriamente di trascrizione e non di annotazione. Si tratta comunque di mera pubblicità-notizia.

Ratio Legis

L'inventario ha anche lo scopo di consentire al curatore di prendere gradualmente in consegna tutti i beni del fallito compresi nel fallimento.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

5 L’articolo 5 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo IV della legge fallimentare.
Il comma 1, modifica l'articolo 88, secondo comma, del r.d. apportando una modifica (la parola "annotato" viene sostituita con quella "trascritto") che corregge quello che e' stato sempre considerato un difetto della previgente disposizione.

Massime relative all'art. 88 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 23264/2006

Con riferimento all'obbligo del curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, legge fall., di notificare un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri, va esclusa ogni responsabilità del curatore qualora la Conservatoria abbia omesso di dar corso alla sua richiesta, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di verificare l'adempimento dei doveri incombenti su altro ufficio, dalla violazione dei quali discende la eventuale responsabilità di quest'ultimo. Né rileva l'eventuale instaurarsi di una illegittima prassi delle Conservatorie che richiedano la presentazione di una nota di trascrizione da parte del curatore, sul quale incombe soltanto l'obbligo di cui alla disposizione sopraindicata, senza che il dovere di diligenza di cui all'art. 38 legge fall. si estenda fino all'obbligo di attivarsi a tutela dei terzi in relazione non alla condotta propria, ma a quella di altri soggetti.

In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Tale adempimento non impone l'osservanza di tutte le disposizioni in tema di trascrizione, atteso che la sua funzione non è quella di rendere la sentenza di fallimento opponibile ai terzi, secondo lo schema della trascrizione degli atti prevista dal codice civile, né quella costitutiva propria della trascrizione del pignoramento immobiliare, ma soltanto quella di rendere conoscibile ai terzi la dichiarazione di fallimento che è già opponibile ad essi dal momento della sua emissione. Ne consegue che il curatore non è tenuto alla redazione di una nota di trascrizione, essendo sufficienti, per il raggiungimento dello scopo perseguito, gli elementi contenuti nell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.

Cass. civ. n. 18194/2004

In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Pertanto, l'inosservanza di tale onere - rientrante nella gestione fallimentare - trasferisce al curatore l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà della società fallita (ma dei quali la curatela ha la disponibilità) finché la predetta annotazione non venga eseguita, atteso che, ai sensi dell'art. 5, commi trentunesimo ss., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), il tributo in esame è dovuto per il solo fatto e finché il veicolo risulti iscritto presso il Pra, e che, in base all'art. 19 del D.L. medesimo, la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo, o la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria o della P.A., fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi d'imposta successivi alla data di annotazione di tale evento.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 88 Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. S. chiede
venerdì 18/11/2022 - Sardegna
“Buongiorno,
Il 31/07/1997 i soci, con atto autenticato dal Notaio, dichiarano lo scioglimento della Società di fatto e nominano il sottoscritto liquidatore.
In data 19/02/1998 Il Tribunale dichiara il fallimento della Sdf.
Dopo 24 anni il fallimento è ancora aperto.
Il 19 ottobre 2021 il curatore fallimentare mi comunica, tramite PEC, che ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 104 ter R.D.267/1942, in seguito all'esito della valutazione effettuata, gli organi della procedura hanno rinunciato alla prosecuzione della liquidazione di alcuni beni immobili acquisiti all'attivo, per manifesta non convenienza.
Nella comunicazione, il Curatore, ricorda che ai sensi dell'art. 51 L.F. i creditori sono stati informati della loro possibilità di iniziare azioni esecutive o cautelari sui medesimi beni.
Allegato alla comunicazione vi è l'elenco dei beni.
Ad oggi,18/11/2022, nessun creditore ha iniziato alcuna azione.
La tipologia dei beni riguarda essenzialmente piccole cantine o piccoli magazzini per di più abusivi o inagibili. Nella prosecuzione della liquidazione sono riuscito a trovare diverse persone interessate all'acquisto di alcuni beni. Mi sono recato dal Notaio per predisporre gli atti di vendita, ma il conservatore dei Registri Immobiliari si rifiuta di fare le trascrizioni in mancanza di un documento contenente l'elenco dei beni firmato dal G.D., nonostante la presenza della PEC del Curatore.
Il G.D. alla richiesta del documento richiesto dal Conservatore dei RR.II. ha risposto che lui aveva concesso le autorizzazioni al curatore e pertanto null'altro doveva fare.
A questo punto mi trovo impossibilitato a proseguire la liquidazione dei beni.
Come posso risolvere e proseguire nella liquidazione?
Grazie

Consulenza legale i 25/11/2022
Si ricorda che in fase di apertura della procedura di fallimento, come previsto dall’art. 88 della l. fall., al fine di acquisire la disponibilità dei beni all’attivo, il curatore ha notificato un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché venisse trascritto nei pubblici registri.
Successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 104 ter della l. fall., nel momento in cui questi decida di rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente, al fine di restituire la disponibilità di tali beni al fallito, il curatore dovrà eliminare la trascrizione della sentenza, richiedendo al giudice l'emissione di un provvedimento di cancellazione di detta trascrizione, in applicazione analogica del secondo comma dell'art. 108 della l. fall..