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Articolo 85 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Apposizione dei sigilli da parte del pretore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 85 Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.]

Massime relative all'art. 85 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 6535/1981

Il conflitto fra il giudice delegato del tribunale fallimentare, che deleghi il pretore per l'apposizione di sigilli su beni del fallito, ed il pretore medesimo, il quale rifiuti l'esecuzione dell'incarico, contestando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della delega, non pone questioni di competenza, in quanto non investe i limiti dei poteri cognitori dell'uno o dell'altro giudice, ma soltanto l'idoneitā del mezzo istruttorio della rogatoria per l'espletamento di un atto pacificamente rientrante nelle attribuzioni del giudice fallimentare. Ne consegue che il suddetto conflitto non č suscettibile di essere denunciato e risolto con la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza, secondo la previsione dell'art. 45 c.p.c.

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