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Articolo 45 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento

Dispositivo dell'art. 45 Legge fallimentare

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori (1).

Note

(1) Le formalità espletate dopo la dichiarazione di fallimento sono valide, ma non efficaci di diritto nei confronti dei creditori, che vengono quindi preferiti ai terzi. La norma fa applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2914 e 2915 del codice civile.

Ratio Legis

Il legislatore ha stabilito che un atto dispositivo del fallito compiuto prima del fallimento sia comunque inefficace verso i creditori se non sono state tempestivamente eseguite le relative formalità (es. trascrizione nei registri immobiliari dell'acquisto di un terreno).

Massime relative all'art. 45 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 551/2012

La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.

Cass. civ. n. 17735/2009

L'occupazione di un immobile di proprietà del fallito da parte di un terzo, ancorché risalente ad epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, è inopponibile al fallimento, in difetto della prova della sua riconducibilità ad un rapporto di locazione, non potendo trovare applicazione in tal caso l'art. 2923, quarto comma, c.c. - dettato per l'esecuzione forzata, ma applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento generale dei beni del fallito - in quanto la certezza in ordine all'anteriorità della detenzione, alla quale la predetta disposizione conferisce rilievo, in linea con quanto previsto in via generale dall'art. 2704 c.c., non esclude la compatibilità della stessa con altri rapporti, ivi compreso quello di comodato.

Cass. civ. n. 11144/2009

Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione di una quietanza di pagamento, al fine di recuperare il relativo importo al fallimento, può validamente dimostrare l'assenza dell'effettivo versamento della somma in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l'assoluta mancanza di plausibilità dell'allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell'effettivo versamento.

Cass. civ. n. 16669/2008

In tema di pagamento, effettuato dal terzo, del credito vantato dal creditore ipotecario del fallimento, la surroga ex lege del solvens nel diritto di credito implica la trasmissione, in suo favore, dell'ipoteca spettante all'originario creditore e, ai fini dell'ammissione al passivo, altresì il riconoscimento del diritto di privilegio ad essa correlato, purché vi sia stata, oltre all'istanza di ammissione al passivo, l'annotazione della surrogazione ex art. 2843 c.c., anche se in data posteriore al fallimento; la natura costitutiva di tale formalità, invero, non rende applicabile l'art. 45 legge fall. pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo dell'art. 115, secondo comma. legge fall. Poiché il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo, e non configura un atto pregiudizievole per i creditori.

Cass. civ. n. 2261/2004

Nella vendita con riserva di proprietà in corso alla data della dichiarazione del fallimento (o, come nella fattispecie, della liquidazione coatta amministrativa) del compratore, il venditore ha facoltà: di richiedere la restituzione della cosa (eventualmente anche dopo aver già ottenuto l'ammissione al passivo della parte di prezzo ancora dovutagli) nell'ipotesi di scioglimento del contratto per non essersi il curatore (o commissario) avvalso della facoltà di subentrare nello stesso; di proseguire l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore poi fallito intrapresa prima della dichiarazione del fallimento; non può, invece, dopo tale dichiarazione, ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio.

Cass. civ. n. 3987/2003

L'art 45 legge fall. costituisce applicazione in sede fallimentare dei generali principi posti dall'art. 2915 c.c., con l'effetto di rendere inopponibile al creditore pignoratizio che abbia trascritto il pignoramento prima della sentenza dichiarativa di fallimento le sentenze favorevoli alla massa relative alle domande di cui all'art. 2652 n. 1 c.c. (Nella specie, la trascrizione del pignoramento era avvenuta in epoca anteriore alla trascrizione della domanda con la quale la società — poi dichiarata fallita — reclamava la restituzione al suo patrimonio del bene immobile pignorato).

Cass. civ. n. 17162/2002

In materia fallimentare, proposta domanda di concordato preventivo è vietata la cessione dei crediti se stipulata per estinguere debiti anteriori (potendo in caso di violazione di tale divieto farsi luogo a dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, legge fall.), mentre essa è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi competenti di cui all'art. 167 legge fall. Ove viceversa stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, c.c., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e 45 legge fall., in caso di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo, non privando quest'ultimo l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei beni. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche dopo — purché stipulata prima — la domanda di concordato, non rilevando in contrario né l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente né che il concordato sia con o senza cessione dei beni, in quanto il concordato con cessione non si differenzia da quello senza cessione dei beni se non per i profili della liberazione del debitore in termini più ampi (art. 186 legge fall.) e dell'indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografari, che da soli non giustificano una diversità di disciplina relativamente agli effetti della cessione dei crediti.

Cass. civ. n. 11432/1999

Convenuta la cessione di un credito futuro, qualora tale credito venga ad esistenza dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, poi seguita da concordato e fallimento, tale cessione contrasta in concreto col principio di “cristallizzazione” sancito dagli artt. 167 e 168 l. fall. richiamati dall'art. 188 l. fall. in quanto consente al cessionario una acquisizione non autorizzata, la quale è pertanto inefficace rispetto ai creditori anteriori ad decreto di cui all'art. 188 l. fall.

Cass. civ. n. 7954/1991

Qualora il creditore, munito di privilegio su autoveicolo, secondo la disciplina del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, ne ottenga il sequestro, e poi se ne renda aggiudicatario in sede di vendita all'asta, l'opponibilità di tale acquisto nei confronti del fallimento del debitore postula che l'atto di aggiudicazione sia trascritto nel pubblico registro automobilistico prima della data di dichiarazione di detto fallimento, in quanto trova applicazione il principio fissato dall'art. 45 della legge fallimentare, non derogato dalla citata normativa speciale.

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