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Articolo 20 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Morte del fallito durante il giudizio di opposizione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 20 Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile.]

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Il comma 8 abroga l’articolo 20 del r.d. che disciplina alcuni aspetti del giudizio di opposizione, non più previsto dalla normativa vigente.

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