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Articolo 50 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Giurisdizione in materia successoria

Dispositivo dell'art. 50 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

  1. a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
  2. b) se la successione si è aperta in Italia;
  3. c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
  4. d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
  5. e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

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