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Articolo 184 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 184 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.

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