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Articolo 134 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 134 Legge sulla protezione del diritto d'autore

I contratti di edizione si estinguono:

  1. 1) per il decorso del termine contrattuale;
  2. 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
  3. 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
  4. 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
  5. 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;
  6. 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

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