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Articolo 126 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 126 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'editore è obbligato:

  1. 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
  2. 2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

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