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Articolo 115 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 115 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autoritą giudiziaria, sopra istanza di uno o pił coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarą da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione č regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

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