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Articolo 8 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 8 Legge sulla protezione del diritto d'autore

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria1, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso2, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero3.

Note

(1) Trattasi di presunzione relativa come chiarito dalla giurisprudenza di merito: “La presunzione posta dall'art. 8 l. dir. aut., relativa all'individuazione dell'autore di un'opera, può essere vinta da prove testimoniali” (Sentenza della Corte d'Appello Torino, 27/03/1992)
(2) Esemplificativamente, in tema di “forme d’uso” si riporta la seguente massima: “Data la presunzione da leggersi nell'art. 8 l. dir. aut. e l'assenza di elementi che la superino in concreto deve essere dichiarato giudizialmente autore di un'opera letteraria chi è indicato come tale sia nel frontespizio sia nella prefazione dell'opera pubblicata” (sentenza della Corte d'Appello Milano, 11/01/2000)

(3) Il secondo comma dell’articolo 8 della L.d.a. è da leggere in combinato disposto con l’articolo 9 della medesima legge.

Spiegazione dell'art. 8 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Come stabilito dall’articolo 7 della L.d.a., il titolo di acquisto originario del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno coincide con la creazione della stessa da parte dell’autore. Tuttavia, l’articolo 8 della l. 633/43 permette di individuare l’autore dell’opera attraverso una presunzione legale.
Si presume, infatti, autore dell’opera il soggetto che è indicato tale nelle “forme d’uso” previste per l’opera stessa. Nelle opere letterarie, ad esempio, l’autore sarà indicato in copertina, mentre per le opere recitative o televisive, l’autore sarà annunciato oralmente al pubblico.
La presunzione legale stabilita dalla disposizione in commento è relativa, ossia superabile dalla prova contraria.
Il comma secondo dell’articolo 8 della L.d.a. specifica che ai fini della presunzione legale della paternità dell’opera sono equiparati al nome del presunto autore, lo pseudonimo, la sigla convenzionale ed il nome d’arte notoriamente attribuiti allo stesso. D’altronde, laddove tali pseudonimi utilizzati dall’autore siano a questi notoriamente attribuiti, è esclusa l’applicazione dell’articolo 9 della L.d.a.

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