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Articolo 5 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 5 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

Note

(1) La giurisprudenza italiana interpreta il concetto di “atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche” in modo ampio, ricomprendendo in tale disposizione non solo gli atti originali ma altresì quelli riprodotti (id est, le copie). Inoltre, stando ad una pronuncia della Corte d’appello di Milano, il disposto dell’art. 5 si applica anche quando la pubblicazione non abbia ad oggetto la riproduzione formale degli atti ufficiali ma si limiti ad un mero richiamo di essi. Nel caso di specie, i giudici milanesi hanno ritenuto che “la pubblicazione del manuale di applicazione delle norme Cei (centro elettronico italiano) non costituisce violazione del diritto d'autore spettante al Cei. Le norme in questione hanno carattere giuridico, anche se non sono riprodotte, ma soltanto richiamate nel testo ufficiale ed hanno inoltre natura pubblicistica”. (Giust. Civ., 1996, I, 203 nota di Buccini).

Spiegazione dell'art. 5 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L’articolo 5 della L.d.a. ne delimita il campo di applicazione, escludendone dalla tutela giuridica predisposta gli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, italiane e straniere, in quanto atti di natura pubblicistica al cui contenuto non è possibile ascrivere creatività ed originalità.

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