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Articolo 5 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Base imponibile

Dispositivo dell'art. 5 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma primo dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo(1).

4. [Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.](2)

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Note

(1) Il Decreto 6 maggio 2019 (in G.U. 20/05/2019, n. 116) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2018 = 1,03
per l'anno 2019 = 1,02
per l'anno 2017 = 1,04
per l'anno 2015 = 1,05
per l'anno 2016 = 1,04
per l'anno 2014 = 1,05
per l'anno 2012 = 1,08
per l'anno 2013 = 1,05
per l'anno 2011 = 1,11
per l'anno 2009 = 1,14
per l'anno 2010 = 1,13
per l'anno 2008 = 1,18
per l'anno 2006 = 1,26
per l'anno 2007 = 1,22
per l'anno 2005 = 1,29
per l'anno 2003 = 1,41
per l'anno 2004 = 1,37
per l'anno 2002 = 1,47
per l'anno 2000 = 1,55
per l'anno 2001 = 1,50
per l'anno 1999 = 1,57
per l'anno 1997 = 1,64
per l'anno 1998 = 1,60
per l'anno 1996 = 1,69
per l'anno 1994 = 1,79
per l'anno 1995 = 1,74
per l'anno 1993 = 1,83
per l'anno 1991 = 1,88
per l'anno 1992 = 1,85
per l'anno 1990 = 1,97
per l'anno 1988 = 2,15
per l'anno 1989 = 2,06
per l'anno 1987 = 2,33
per l'anno 1985 = 2,69
per l'anno 1986 = 2,51
per l'anno 1984 = 2,87
per l'anno 1982 e 1983 = 3,05
anni precedenti = 3,23".
(2) Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 269.

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