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Dizionario Giuridico

Convalida (dell'arresto o del fermo)

Che cosa significa "Convalida (dell'arresto o del fermo)"?

* procedura conseguente all'arresto in flagranza di reato e al fermo, che deve essere richiesta entro 48 ore dall'esecuzione della misura dal P.M. al G.I.P, il quale nelle successive 48 ore deve celebrare l'udienza di convalida di arresto in camera di consiglio con la partecipazione necessaria dell'arrestato o fermato e del difensore e facoltativa del P.M (artt. 390 ss.), al fine di valutare in primo luogo se la misura è stata legittimamente eseguita, se sono stati rispettati i termini previsti, se ricorrono le condizioni di applicabilità previste ex art. 273 e se sussiste taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274.

"Convalida (dell'arresto o del fermo)" nelle notizie giuridiche

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