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Dizionario Giuridico

Consegna e rilascio di cose

Che cosa significa "Consegna e rilascio di cose"?

Modalità di esecuzione forzata in forma specifica (art. 2930 del c.c.).
Si "consegna" una cosa mobile, mentre si "rilascia" una cosa immobile.
Il creditore ottiene così direttamente il possesso della cosa, senza doverla prima trasformazione in denaro.
Per aversi questo tipo di esecuzione, la cosa esecutata, mobile o immobile che sia, deve essere precisamente individuata oppure, comunque, determinabile sulla base degli elementi indicati nel titolo esecutivo
Anche nell'esecuzione per consegna o rilascio devono essere preventivamente notificati al debitore il titolo esecutivo e il precetto (il quale deve descrivere sommariamente i beni mobili o immobili che saranno sottoposti alla procedura esecutiva).

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