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Articolo 39 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

[Aggiornato al 09/12/2023]

Dispositivo dell'art. 39 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

L'articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione del codice medesimo.

Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, l'esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.

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