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Articolo 86 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Fermo di beni mobili registrati

Dispositivo dell'art. 86 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 86 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

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L. L. L. T. chiede
venerdģ 08/05/2026
“Il 5/11/25 a un posto di blocco dei Carabinieri, in città ,ho scoperto di avere un Fermo Amministrativo e mi hanno fatto un verbale di circa €2000 che ho subito impugnato in autotutela e il cui procedimento è ancora in corso poiché il GdP vuole constatare la veridicità di quanto fa me affermato,facendo comparire l'Agenzia delle Entrate. In effetti io non ho mai ricevuto né cartelle né preavviso né notifiche poiché ho scoperto che hanno sempre inviato il tutto all'indirizzo precedente che era stato modificato dal sindaco per una bizza toponomastica, circa 14 anni fa, e che non hanno mai formalmente comunicato all'anagrafe. Io non ho volutamente aderito alla Quinquies perché prima voglio sapere se quelle cartelle, per un importo di circa €5.500, sono prescritte o no.
Vorrei sapere se il vostro Studio può assistermi in questa vicenda che mi sta logorando perché qui non sono riuscita a trovare un legale disponibile e soprattutto competente per aiutarmi.
Grazie mille”
Consulenza legale i 08/05/2026
Occorre distinguere con precisione tre piani giuridici, tra loro collegati ma non sovrapponibili: il primo riguarda la legittimità del fermo amministrativo iscritto sul veicolo; il secondo riguarda la legittimità del verbale elevato in occasione del controllo stradale per circolazione con veicolo sottoposto a fermo; il terzo riguarda la sorte dei debiti iscritti a ruolo, pari a circa euro 5.500, e in particolare la loro eventuale prescrizione, anche ai fini della convenienza o meno dell’adesione alla definizione agevolata cosiddetta “Rottamazione-quinquies”.


Il fermo amministrativo (fiscale) del veicolo è disciplinato dall’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Si tratta di una misura cautelare posta a garanzia della riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo. Proprio perché il fermo presuppone l’esistenza di uno o più carichi affidati all’Agente della riscossione, la sua legittimità dipende anzitutto dalla regolare formazione e notificazione degli atti presupposti, cioè cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzioni fiscali o altri titoli equipollenti, nonché dalla corretta comunicazione preventiva del fermo. L’art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973 prevede infatti che, prima dell’iscrizione del fermo, l’Agente della riscossione debba comunicare al debitore che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, sarà eseguita l’iscrizione del fermo nei registri mobiliari. Tale preavviso costituisce un passaggio essenziale del procedimento, perché consente al contribuente di pagare, chiedere la rateazione, eccepire l’inesistenza o l’estinzione del debito, oppure impugnare l’atto.


Nel caso prospettato, il dato centrale è rappresentato dall’affermazione secondo cui il contribuente non avrebbe mai ricevuto né le cartelle, né il preavviso di fermo, né altri atti prodromici, perché le notifiche sarebbero state effettuate presso un precedente indirizzo, non più corrispondente alla situazione reale a seguito di modifica toponomastica risalente a molti anni prima. Questo profilo è decisivo, ma richiede una verifica documentale rigorosa. Non è sufficiente, sul piano difensivo, affermare di non aver ricevuto gli atti: occorre acquisire dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo completo, le relate di notifica delle singole cartelle, le eventuali comunicazioni di preavviso di fermo, la prova dell’iscrizione del fermo al PRA e l’indicazione puntuale dell’indirizzo utilizzato per ciascuna notifica.


Sotto il profilo giuridico, la notifica effettuata presso un indirizzo errato può determinare l’inesistenza, la nullità o comunque l’inopponibilità dell’atto al destinatario, a seconda delle concrete modalità con cui è stata eseguita. Se l’indirizzo utilizzato dall’ente impositore o dall’Agente della riscossione non corrispondeva più alla residenza anagrafica del contribuente, oppure corrispondeva a una situazione toponomastica superata e non idonea a individuare correttamente il destinatario, la notifica può essere contestata. La questione diventa ancora più rilevante se il contribuente può dimostrare che la variazione dell’indirizzo non dipendeva da una sua condotta omissiva, ma da una modifica della denominazione o numerazione stradale, avvenuta per iniziativa dell’ente locale, e che egli ha continuato a essere stabilmente reperibile presso la propria effettiva abitazione.


Occorre però considerare anche un profilo pratico: nelle notifiche degli atti tributari e della riscossione assume rilievo l’indirizzo risultante dalle banche dati anagrafiche e fiscali. Pertanto, ai fini della difesa, sarà necessario documentare quale fosse, alle date delle singole notifiche, l’indirizzo ufficialmente risultante nei registri anagrafici comunali e nell’Anagrafe tributaria. Se l’errore deriva da un mancato aggiornamento imputabile all’amministrazione, la posizione del contribuente risulta sensibilmente rafforzata; se, invece, l’indirizzo formalmente risultante era ancora quello utilizzato dall’Agente della riscossione, la contestazione resta possibile, ma richiede un’impostazione più attenta, fondata sulla conoscibilità effettiva dell’atto, sulla correttezza del procedimento notificatorio e sull’eventuale lesione del diritto di difesa.


Quanto al verbale elevato dai Carabinieri in data 5 novembre 2025, la norma di riferimento prevede, per il soggetto che circola abusivamente con veicolo sottoposto a fermo, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.984 a euro 7.937, oltre alle sanzioni accessorie della confisca del veicolo e, nei termini risultanti dall’intervento della Corte costituzionale, della possibile revoca della patente.
Il giudice chiamato a decidere sul verbale deve verificare se, al momento del controllo, il veicolo risultasse formalmente gravato da fermo e se il conducente/proprietario potesse essere sanzionato per la circolazione. Tuttavia, l’assenza di una valida conoscenza del fermo e degli atti presupposti può assumere rilievo difensivo, perché il contribuente sostiene di aver scoperto l’esistenza del fermo soltanto in occasione del posto di blocco. In tale prospettiva, è corretto chiedere che venga acquisita la documentazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché solo attraverso le prove di notifica sarà possibile stabilire se il fermo fosse effettivamente opponibile al contribuente.


La pendenza del procedimento davanti al Giudice di Pace, con richiesta di verifica della veridicità delle affermazioni del ricorrente e con coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, appare dunque coerente con l’impostazione difensiva. Il punto essenziale sarà dimostrare che il contribuente non ha avuto conoscenza legale del fermo per causa a lui non imputabile. In termini pratici, la difesa dovrà insistere affinché l’Agente della riscossione produca non soltanto l’estratto di ruolo, ma le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento delle cartelle, del preavviso di fermo e dell’eventuale comunicazione di iscrizione del fermo. L’estratto di ruolo, da solo, non è sufficiente a provare la regolarità delle notifiche.


Quanto alla prescrizione delle cartelle, non è possibile esprimere una conclusione definitiva senza conoscere la natura dei singoli crediti iscritti a ruolo e le date degli atti interruttivi validamente notificati. La prescrizione, infatti, non è uguale per tutti i debiti. In linea generale, i crediti erariali quali IRPEF, IVA, IRES, IRAP e imposte di registro sono normalmente soggetti al termine ordinario decennale, salvo specifiche questioni relative a decadenza o particolari discipline di settore. Le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada si prescrivono, invece, in cinque anni. Anche molti tributi locali, quali IMU, TARI e analoghi prelievi periodici sono normalmente ricondotti al termine quinquennale, trattandosi di prestazioni periodiche. I contributi previdenziali e assistenziali seguono regole proprie, generalmente quinquennali, salvo atti interruttivi o accertamenti giudiziali.


Per stabilire se le cartelle di euro 5.500 siano prescritte, occorre quindi ricostruire, per ciascun carico, la seguente sequenza: data di formazione del ruolo, data di notifica della cartella o dell’atto esecutivo, natura del credito, eventuali intimazioni di pagamento, solleciti, preavvisi di fermo, iscrizione del fermo, comunicazioni successive, pignoramenti o altri atti idonei a interrompere la prescrizione. Se le cartelle non sono mai state validamente notificate, può essere contestata a monte la stessa pretesa, nei limiti delle decadenze e prescrizioni applicabili. Se invece le cartelle sono state validamente notificate, occorrerà verificare se, dopo la notifica, siano trascorsi cinque o dieci anni senza atti interruttivi validi, a seconda della natura del credito.


Quanto al fermo amministrativo già iscritto, esso non “sana” l’eventuale prescrizione del credito. Il fermo è una misura accessoria e strumentale alla riscossione: se il credito presupposto è inesistente, estinto, prescritto o fondato su atti non regolarmente notificati, anche il fermo può essere contestato. Tuttavia, finché il fermo risulta formalmente iscritto al P.R.A., esso produce effetti verso l’esterno, con conseguente rischio di nuove sanzioni in caso di circolazione. Per questa ragione, in via prudenziale, il veicolo non dovrebbe essere utilizzato fino alla cancellazione, sospensione o annullamento del fermo.


Con riferimento alla “Rottamazione-quinquies”, la scelta di non aderire prima di aver verificato la prescrizione dei carichi è comprensibile sul piano difensivo. La definizione agevolata introdotta dalla legge n. 199/2025 riguarda, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 e l’Agenzia deve inviare la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026.
L’adesione a una definizione agevolata può comportare effetti sostanziali rilevanti, perché presuppone normalmente la volontà di definire il debito e può rendere più complesso sostenere successivamente l’inesistenza o la prescrizione della pretesa, quantomeno per i carichi inclusi nella domanda. Per questo, quando vi sono dubbi seri sulla regolarità delle notifiche o sulla prescrizione, è opportuno esaminare preventivamente l’intera documentazione prima di aderire. Diverso sarebbe il caso in cui, all’esito della verifica, emergesse che i carichi sono validi, non prescritti e correttamente notificati: in tale ipotesi, la definizione agevolata potrebbe rappresentare una soluzione economicamente conveniente, perché consente di abbattere sanzioni, interessi e altri accessori secondo la disciplina applicabile.