Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 78 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 01/01/2025]

Avviso di vendita

Dispositivo dell'art. 78 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

  1. a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
  2. b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
  3. c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  4. d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  5. e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
  6. f) il prezzo base dell'incanto;
  7. g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
  8. h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
  9. i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  10. l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
  11. m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.

2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!