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Articolo 49 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Espropriazione forzata

Dispositivo dell'art. 49 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione.

1-ter. [Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia.] (1)

1-quater. [Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1- bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore.] (1)

2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

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Consulenze legali
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G. B. chiede
lunedģ 08/08/2022 - Sardegna
“Salve.
Avrei un quesito da porvi. Ho in atto un pignoramento del mio conto corrente emanato dall'Agenzia delle Riscossioni - Agenzia delle Entrate di XXX. Allo stato attuale nel mio conto corrente molto esiguo con una somma depositata di €. 850,00 circa mi ritrovo con il conto bloccato senza poter eseguire nessuna operazione bancaria e senza potervi accedere almeno per le spese personali e qualche spesa programmata.
Come devo comportarmi con l'Agenzia delle riscossioni e con la mia banca (Alfa S.p.A.) poichè non potendo utilizzare il conto non posso effettuare nessun pagamento nei confronti delle P.A. dato che sono un libero professionista, e non posso neanche fare le spese relative al mio ed al sostentamento della famiglia.
Preciso che il conto è cointestato con mia moglie che è disoccupata. La mia professione di Geometra implica l'utilizzo frequente del home banking e della carta collegata al mio conto per lo svolgimento del mio lavoro, cosa che allo stato attuale mi ritrovo impantanato, non posso andare ne avanti ne indietro. Quindi cortesemente vi chiedo di indicarmi una via di uscita da tale situazione, anche con l'ausilio di leggi ed articoli legislativi specifici da citare eventualmente con una comunicazione alla stessa Agenzia delle Riscossioni per la richiesta di sblocco. Vi ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 21/08/2022
Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 49 del DPR 602/1973, al procedimento di espropriazione forzata azionato dall’Agenzia delle entrate riscossioni si applicano, nei limiti della compatibilità e salvo espresse deroghe, le norme ordinarie dettate dal codice di procedura civile in rapporto al bene oggetto di esecuzione.
Ciò significa che, nel caso di pignoramento presso terzi troveranno applicazione le norme dettate dagli artt. 543 e ss. c.p.c.
Di particolare interesse per il caso di specie potrebbe risultare quanto disposto dall’art. 543 del c.p.c., come modificato dall’art. 1 comma 32 della Legge 26.11.2021 n. 206.
Il comma 2 del citato art. 543 c.p.c. richiama il termine dilatorio del pignoramento di cui all’art. 501 del c.p.c., ovvero prevede un termine a comparire di dieci giorni tra il perfezionarsi della notificazione dell’atto di pignoramento e l’udienza fissata per la comparizione del debitore.

Ora, a decorrere dal 22 giugno 2022 sono divenuti efficaci i due ulteriori commi aggiunti a tale norma a seguito della Legge n. 206/2021 sopracitata, per effetto dei quali viene previsto che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, sia tenuto a notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura.
La prova della notificazione di tale l’avviso dovrà essere inserita nel fascicolo dell’esecuzione, mentre si prevede che la mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Il comma 6 del suddetto articolo precisa inoltre che il creditore non è tenuto a notificare a tutti i terzi, ma può limitare la notifica a coloro che hanno effettuato una dichiarazione positiva, aggiungendo che, ove la notifica di detto avviso non sia stata effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo si intendono cessati alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento

Ebbene, se il pignoramento a cui ci si riferisce è successivo alla data del 22 giugno 2022 e l’Agenzia delle entrate riscossioni non ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 543 c.p.c. nella sua attuale formulazione, la banca dovrà immediatamente procedere allo sblocco del conto corrente del debitore.
Qualora dovesse continuare a tenerlo bloccato, si potrà inviare alla stessa formale comunicazione (a mezzo PEC), nel corpo della quale dare atto del mancato adempimento da parte del creditore procedente di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 543 c.p.c., diffidando contestualmente lo stesso istituto di credito a sbloccare il conto per sopravvenuta inefficacia ipso iure del pignoramento.

Se, invece, il pignoramento dovesse essere anteriore alla data del 22 giugno 2022, vige la disciplina previgente a tale modifica, potendosi così prospettare le seguenti ipotesi:
a) l’Agenzia delle entrate riscossioni non ha provveduto all’iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla consegna dei relativi titoli da parte dell’ufficiale giudiziario: occorrerà in questo caso farsi rilasciare dalla competente cancelleria esecuzioni mobiliari una attestazione di mancata iscrizione a ruolo e chiederne la notifica, a mezzo ufficiali giudiziari, al proprio istituto di credito per ottenere lo sblocco del conto corrente secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 164 ter delle disp. att. c.p.c..
b) l’Agenzia delle Entrate riscossioni ha regolarmente provveduto nei termini fissati dall’art. 543 c.p.c. all’iscrizione a ruolo: in questo caso l’unico modo per ottenere lo sblocco del proprio conto corrente è quello di provvedere al saldo di quanto dovuto, anche cercando di raggiungere un accordo transattivo con il creditore procedente, proponendo anche una rateizzazione della somma.

In alternativa a quanto sopra detto, non resta altra soluzione, come già è stato suggerito, che aprire un conto corrente presso un altro istituto di credito, approfittando del fatto che sul conto sottoposto a pegno non sembrano esservi accrediti ricorrenti e che in fondo la somma bloccata risulta essere di esiguo valore, come si fa notare nello stesso quesito.