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Articolo 27 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 27 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Articolo abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

[Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.

L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.]

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