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Articolo 200 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Annotazione delle spese anticipate dall'erario

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 200 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

[1. Al momento della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'articolo 199 nella distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione si riferisce.

2. L'importo della somma anticipata č altresģ annotato a margine dell'atto predetto.]

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