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Articolo 128 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Determinazione dei giorni d'udienza

Dispositivo dell'art. 128 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce.

Se nel corso dell'anno uno o più istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.

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