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Articolo 78 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Astensione del giudice istruttore

Dispositivo dell'art. 78 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.

Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

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