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Articolo 11 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Astensione e ricusazione degli esperti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 11 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.]

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