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Articolo 70 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 70 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Per quanto non č diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni.

Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie č devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalitā previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

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