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Articolo 67 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 13/06/2025]

Divieto della doppia imposizione

Dispositivo dell'art. 67 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.

Spiegazione dell'art. 67 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

La norma trova una sua “gemella” nell’art. 163 del Tuir. Sebbene entrambe le disposizioni normative sembrino disciplinare la medesima fattispecie, in realtà esse vanno lette l’una in chiave procedurale (quella di cui all’articolo in commento) mentre l’altra, in chiave sostanziale (l’art. 163 Tuir). Da ciò ne discende che il divieto imposto dalla norma in commento opera secondo il principio del ne bis in idem procedurale, in base al quale è vietato all'Amministrazione Finanziaria di adottare un atto che imponga la stessa imposta, già applicata da un atto precedente emesso dalla stessa amministrazione, in relazione a un identico presupposto.

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