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Articolo 54 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Determinazione delle pene pecuniarie

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 54 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471

[Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente.

Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravarne prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metà.]

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