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Articolo 53 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Altre violazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 53 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471

[Sono punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila:

  1. 1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con i dati incompleti o non veritieri;
  2. 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
  3. 3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;
  4. 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.]

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