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Articolo 42 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 13/06/2025]

Avviso di accertamento

Dispositivo dell'art. 42 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.

Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40 bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Spiegazione dell'art. 42 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

L’articolo in commento individua i requisiti essenziali che deve contenere l’avviso di accertamento.
A pena di nullità l’avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta. Esso si compone della motivazione, basata in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
La norma va letta in combinato disposto con l’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000) nella parte in cui è previsto che nell’avviso di accertamento sia presente l’indicazione dell’Ufficio competente ove proporre ricorso e il termine entro cui adire l’autorità competente.
Una delle peculiarità dell’Avviso di accertamento riguarda la sua efficacia esecutiva una volta diventato definitivo. Infatti, se non impugnato nei termini esso acquista efficacia esecutiva.
Ne consegue che, una volta notificato l’atto, non è necessario attendere la successiva cartella di pagamento per la riscossione dell’imposta accertata.
Per ovviare alle conseguenze derivanti dall’efficacia dell’accertamento, si può chiedere all’Autorità giudiziaria, in fase di presentazione del ricorso, la sospensione dell’atto.
La norma in commento individua i requisiti di validità dell’Avviso di accertamento (a mancata sottoscrizione, il difetto di notifica, la mancata indicazione delle aliquote, il difetto di motivazione) che, tuttavia, non rivestono carattere tassativo ai fini della declaratoria di illegittimità. Basti sul punto evidenziare come comporta invalidità dell’Accertamento il mancato invito al contraddittorio preventivo.
Per motivazione dell’accertamento si intendono le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato l’Ufficio a quella decisione.
Per essere adeguatamente motivato l’avviso di accertamento deve:
  1. spiegare i presupposti fattuali e le basi giuridiche che ne hanno determinato l’emissione;
  2. fare riferimento separatamente ai redditi per ciascuna categoria;
  3. indicare i fatti e le circostanze che giustificano l'utilizzo di metodi induttivi o sintetici;
  4. chiarire le motivazioni per cui non sono stati concessi deduzioni e detrazioni.
E' ormai ritenuto pacifico assolto l’obbligo di motivazione dell’accertamento ogni qualvolta in cui il suo contenuto sia idoneo a porre il contribuente nella possibilità di conoscere la pretesa tributaria ad esso sottesa nei suoi caratteri essenziali.

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