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Articolo 40 bis Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 13/06/2025]

Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale

Dispositivo dell'art. 40 bis Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.

3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43, l'accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.

Spiegazione dell'art. 40 bis Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Il consolidato nazionale previsto dalla norma in commento prevede l’esistenza di un gruppo di società in cui la società controllante detiene almeno il 50% delle partecipazioni delle società controllate. Secondo la previsione generale del consolidato, ai fini dell’assolvimento dell’obbligazione tributaria da parte del gruppo, è sufficiente che la controllante dichiari un solo imponibile del gruppo - tassato in capo a quest’ultima - che tenga conto dei redditi prodotti anche dalle controllate.
In tal senso opera anche l’Amministrazione nel caso di rettifica di dichiarazioni di soggetti aderenti al consolidato nazionale. L’Ufficio che intende rettificare una dichiarazione del consolidato procede alla rettifica della dichiarazione della capogruppo. Tale rettifica deve essere effettuata tramite un unico atto e può essere notificato sia alla capogruppo che alle controllate da parte dell’Agenzia delle Entrate competente a effettuare i controlli alla capogruppo nel periodo di imposta relativo alla data in cui è stato presentato il consolidato.

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