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Articolo 11 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 11 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.P.R. 22 luglio 1998, n.322

[In caso di trasformazione di una societą non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societą soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa, in caso di fusione di pił societą deve essere presentata dalla societą risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societą fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societą.]

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