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Articolo 18 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

(L. 7 dicembre 2000, n. 383)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Prestazioni degli associati

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 18 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivitą prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessitą, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.]

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