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Articolo 17 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

(L. 7 dicembre 2000, n. 383)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Partecipazione alla composizione del CNEL

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 17 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, č sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro č composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:".

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), č inserito il seguente: "I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 č inserito il seguente: "2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo č autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.]

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