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Articolo 64 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (DOPPIONE) (DIP)

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Riconoscimento di sentenze straniere

Dispositivo dell'art. 64 DIP

1. La sentenza straniera č riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

  1. a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
  2. b) l'atto introduttivo del giudizio č stato portato a conoscenza del convenuto in conformitā a quanto previsto dalla legge del luogo dove si č svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  3. c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si č svolto il processo o la contumacia č stata dichiarata in conformitā a tale legge:
  4. d) essa č passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui č stata pronunziata;
  5. e) essa non č contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
  6. f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  7. g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

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