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Articolo 38 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Misure di sostegno al sistema delle fiere

Dispositivo dell'art. 38 Decreto "Sostegni"

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi(1).

4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. La corresponsione dell'indennità di sostegno a valere sul fondo di cui al comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno a valere sulle risorse di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Note

(1) Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4-quater) che "L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

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