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Articolo 72 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà

Dispositivo dell'art. 72 Decreto "Cura Italia"

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

  1. a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
  2. b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
  3. c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
  4. d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato(1)(2)(3).

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

  1. a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  2. b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia(4);
  3. b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese(5).

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

  1. a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;
  2. b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare(6).

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 72, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
(2) Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 91, comma 3) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma".
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma". Ha inoltre disposto (con l'art. 6-bis, comma 14) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma".
(3) Tale lettera è stata modificato dall'art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
(4) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021".
(5) Tale lettera è stata introdotto dall'art. 48, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
(6) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4-ter del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4-ter del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.

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