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Articolo 26 bis Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Dispositivo dell'art. 26 bis Decreto "Sostegni"

1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

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