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Articolo 26 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Fondo per il sostegno delle attivitą economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualitą

Dispositivo dell'art. 26 Decreto "Sostegni"

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto(1)(2).

1-bis. All'articolo 52 ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Note

(1) Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici".
(2) Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 6-quinquies) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che il Fondo di cui al presente articolo è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

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