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Articolo 19 Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

Dispositivo dell'art. 19 Decreto "Semplificazioni bis"

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 19:
  2. 1) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta";
  3. 2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.";
  4. 3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.";
  5. b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole "entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.";
  6. b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: "R. D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";
  7. b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda".

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