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Articolo 9 Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attuazione degli interventi del PNRR

Dispositivo dell'art. 9 Decreto "Semplificazioni bis"

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241(1)(3).

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati(2).

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(4).

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 36, comma 1 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. Successivamente, tale comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 31-bis, comma 2 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.
(2) Comma modificato dall'art. 10, comma 2-bis del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
(3) Comma modificato dall'art. 14, comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.
(4) Comma inserito dall'art. 14, comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

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